Caso Sangiuliano-Boccia: il Tribunale di Roma archivia l’inchiesta sui giornalisti di Report
Il Tribunale di Roma mette definitivamente la parola fine a uno dei filoni più accesi scaturiti dall’intricato affaire Sangiuliano-Boccia. Con un’ordinanza depositata il 9 aprile 2026, il Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) del Tribunale Ordinario di Roma, la dottoressa Rosamaria De Lellis, ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, e dell’inviato Luca Bertazzoni.
Le origini della vicenda e l’accusa
Il caso affonda le sue radici alla fine del 2024. L’8 dicembre la trasmissione d’inchiesta di Rai 3 manda in onda “in minima parte” l’audio di una conversazione privata avvenuta tra l’allora ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e sua moglie Federica Corsini. Tre giorni dopo, l’11 dicembre 2024, i coniugi decidono di passare alle vie legali presentando una formale denuncia/querela e ipotizzando a carico dei due giornalisti il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis, comma 2, del Codice Penale). Il Pubblico Ministero aveva già richiesto l’archiviazione il 12 novembre 2025, motivandola con una “incisiva” dimostrazione dell’assenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero del dolo.
Le richieste (respinte) della difesa di Sangiuliano
Le difese di Sangiuliano e Corsini non si erano arrese, presentando un’opposizione all’archiviazione e chiedendo lo svolgimento di indagini suppletive. Nello specifico, i legali dell’ex ministro pretendevano che venisse ascoltato il Direttore dell’area approfondimenti Rai, Paolo Corsini, che venisse acquisita la videoregistrazione di una seduta della Commissione di Vigilanza Rai in Parlamento e che si procedesse all’analisi forense dei dispositivi informatici di Maria Rosaria Boccia.
Il Gip ha tuttavia dichiarato l’opposizione totalmente “inammissibile”. Il giudice ha infatti spiegato che le indagini richieste risultavano “inidonee ad una ricostruzione alternativa dei fatti”. Inoltre, il contenuto informatico dei dispositivi della Boccia era già confluito, limitatamente alle chat tra la donna e Ranucci, negli atti del procedimento penale principale a carico dell’imprenditrice campana (il fascicolo R.G.N.R. 40076/2024, attualmente in fase dibattimentale).
Il fulcro legale: i giornalisti non sapevano
Il cuore dell’ordinanza si sofferma sulla struttura giuridica del reato contestato. Affinché si configuri la violazione dell’art. 615 bis, è necessario che chi commette il fatto sia consapevole che le notizie sulla vita privata siano state acquisite “indebitamente nei luoghi dell’art. 614 c.p.”, ovvero in luoghi di privata dimora. Dalle indagini, precisa il Gip, “non vi è alcun elemento per ritenere che i giornalisti di Report fossero consapevoli del luogo in cui avveniva la conversazione privata” tra i coniugi.
La “strategia criminosa” e il precedente rifiuto di Telese
Il provvedimento svela un retroscena cruciale sulle dinamiche che hanno portato l’audio in tv. L’unica persona che avrebbe potuto svelare a Report l’origine di quella registrazione era Maria Rosaria Boccia. Tuttavia, il giudice inquadra le sue azioni all’interno di una più ampia “strategia criminosa predisposta in danno del Sangiuliano, finalizzata anche allo scandalo mediatico”.
Nel portare avanti il suo piano, la Boccia aveva inizialmente offerto l’audio al giornalista Luca Telese, incassando però un rifiuto categorico. Era stato proprio Telese ad avvertirla chiaramente dei rischi, definendo il materiale “un super scoop ma non è legale”. Consapevole del rischio di un nuovo rifiuto, la donna si è quindi ben guardata dal commettere lo stesso errore con la redazione di Report, omettendo volontariamente di rivelare ai giornalisti le circostanze compromettenti in cui l’audio era stato captato. Il giudice fa notare, peraltro, che perfino gli stessi opponenti (Sangiuliano e Corsini) si erano ben guardati dal menzionare questa importante circostanza nelle loro memorie.
Pieno diritto di cronaca
La pronuncia si conclude con una riabilitazione totale del lavoro giornalistico svolto. Aderendo integralmente a quanto già osservato dal Tribunale Civile di Roma in una sentenza del 22 gennaio 2026, il Gip De Lellis ribadisce che la messa in onda di quell’audio ha rappresentato, in ogni caso, una legittima “espressione del diritto di cronaca”. La condotta dei cronisti, sentenzia il Tribunale, è stata pienamente “rispettosa dei canoni di veridicità della notizia riportata, della continenza espositiva e dell’interesse pubblico”.
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