“L’archiviazione di Cappato è un precedente. La medicina può prolungare un’esistenza che somiglia a un’agonia. Fine vita? Lo Stato risponda ai cittadini”
Quando si parla di fine vita, il diritto incontra inevitabilmente la dimensione più fragile e dolorosa dell’esistenza umana. Dietro le norme, le sentenze e le interpretazioni giuridiche ci sono storie di persone che affrontano malattie irreversibili, sofferenze profonde e la richiesta, spesso estrema, di poter decidere con dignità come concludere la propria vita. La recente archiviazione dell’indagine nei confronti di Marco Cappato da parte della giudice per le indagini preliminari di Milano, Sara Cipolla, riporta al centro del dibattito pubblico il tema del suicidio assistito e del vuoto legislativo che ancora caratterizza il fine vita in Italia. Perché la giudice ha considerato “accanimento terapeutico” la chemioterapia e l’alimentazione artificiale che Elena, malata oncologica terminale, e Romano, affetto da Parkinson, rifiutavano.
Una decisione che si inserisce nel solco delle pronunce della Corte Costituzionale e che, ancora una volta, chiama la magistratura a confrontarsi con domande etiche e giuridiche complesse. Ne parliamo con Tiziana Siciliano, procuratrice aggiunta ora in pensione, che negli anni ha seguito con alcuni dei casi più delicati su questo fronte, a partire da quello di Fabiano Antoniani DjFabo, spiegando il significato della decisione e il ruolo della giustizia in un ambito dove la legge ancora fatica a intervenire. È anche merito delle posizioni di avanguardia nel campo dei diritti civili di questa magistrata se la Corte Costituzionale nel 2019 ha potuto emettere una storica sentenza che poi ha portato all’assoluzione di Marco Cappato dall’accusa di aiuto al suicidio.
La gip Sara Cipolla ha disposto l’archiviazione dell’indagine su Marco Cappato accogliendo la linea interpretativa sostenuta dalla Procura. Che valore ha questa decisione sul piano giuridico?
È una decisione impeccabile, perfettamente allineata alle diverse pronunce della Corte Costituzionale intervenute dal caso di Fabiano Antoniani in avanti. In assenza di una legge specifica in materia di fine vita, il giudice non può fare altro che adeguare la propria decisione alla linea interpretativa fornita dalla Corte Costituzionale.
Nel vostro ragionamento avete sostenuto una lettura più ampia del concetto di “trattamento di sostegno vitale”. In cosa consiste questo passaggio e perché lo avete ritenuto necessario?
Perché la medicina attuale, in molti casi, non ha la capacità di riportare il malato a uno stato di salute accettabile, ma ha la possibilità di prolungarne l’esistenza a qualsiasi costo, anche quando le condizioni di vita sono diventate penose fino all’insostenibile. Questo può avvenire in molti modi: respirazione forzata, alimentazione artificiale, solo per fare alcuni esempi, ma anche attraverso mezzi non necessariamente meccanici che prolungano un’esistenza che assomiglia molto a un’agonia. Mi riferisco, ad esempio, a trattamenti assistenziali o farmacologici. Ricordiamoci sempre, per evitare posizioni troppo ideologiche, che stiamo parlando di casi disperati: persone che moriranno a breve, per le quali l’unica opzione è consentire di scegliere quale vita — o quale morte — possa essere considerata dignitosa.
Nei casi di Elena e Romano si parla di terapie considerate accanimento terapeutico. Quanto è centrale, in questo tipo di valutazioni, la distinzione tra cure necessarie e trattamenti che prolungano solo la sofferenza?
È una distinzione indispensabile, che non è frutto soltanto della mia interpretazione ma che, ad esempio, è condivisa dall’Ordine dei rianimatori a livello mondiale. C’è un momento in cui bisogna fermarsi: quando le procedure rianimatorie non risultano efficaci per il paziente, non devono essere somministrate. Rammento inoltre che anche le cure considerate necessarie richiedono comunque il consenso del paziente, consenso che, sulla base della normativa vigente, può essere negato anche anticipatamente. Nei due casi oggetto dell’archiviazione i malati rifiutavano le terapie farmacologiche che avrebbero potuto prolungare, peraltro di poco, la loro esistenza. Un’esistenza che, senza dubbio, avrebbe presto richiesto anche un supporto meccanico. Ed è proprio questo che rifiutavano con assoluta decisione.
Questa interpretazione si richiama anche agli articoli 2 e 32 della Costituzione. Quanto pesa il principio di autodeterminazione del paziente nelle scelte di fine vita?
È un principio fondamentale, perché è strettamente connesso con il diritto alla dignità dell’esistenza, che ogni essere umano deve poter autodeterminare.
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sul caso di Fabiano Antoniani e le pronunce successive, la giurisprudenza sembra aver progressivamente ampliato le condizioni di non punibilità dell’aiuto al suicidio. È davvero così?
No, parlare di ampliamento non è corretto. Ci sono state pronunce che hanno affermato la non punibilità di indagati o imputati, ma sempre nel rigoroso rispetto del dettato della Corte Costituzionale. Non si tratta di un ampliamento interpretativo, ma dell’applicazione della legge nella sua interpretazione costituzionale.
In assenza di una legge organica sul fine vita, la magistratura si trova spesso a colmare i vuoti normativi. È un ruolo inevitabile o sarebbe necessario un intervento legislativo più chiaro?
La continua opera di supplenza a cui vengono chiamati i magistrati non è né voluta, né gradita. La nostra funzione è applicare le leggi e interpretarle in un’ottica costituzionale. Se esistesse una legge chiara che regolasse la materia, noi la applicheremmo. In sua assenza possiamo solo applicare le norme esistenti con un’interpretazione costituzionalmente orientata, esponendoci spesso a critiche ingiustificate di volerci sostituire al legislatore. In questo caso il Parlamento avrebbe potuto intervenire da tempo, avendo già una strada chiaramente tracciata dalla Corte Costituzionale. Questo rende il vuoto legislativo ancora più difficile da comprendere, soprattutto considerando che il tema riguarda sofferenze insostenibili per molti cittadini che si aspettano una risposta dallo Stato.
Decisioni come questa possono contribuire ad accelerare il dibattito politico e legislativo sul fine vita in Italia?
Francamente me lo auguro, e credo se lo augurino tutti i cittadini italiani.
Lei ha sostenuto negli anni interpretazioni considerate da alcuni molto avanzate sul piano dei diritti. Si sente, in qualche modo, una pioniera nella difesa dei diritti civili attraverso l’azione giudiziaria?
No. Mi sento semplicemente un magistrato che ha fatto il proprio dovere. La difesa dei diritti è il nostro compito istituzionale. Trovo piuttosto triste che vi siano diritti che trovano tutela solo attraverso la via giudiziaria. La giustizia dovrebbe rappresentare l’ultima spiaggia.
Guardando ai casi di Elena e Romano, quanto conta per la giustizia ascoltare la volontà e la sofferenza concreta delle persone che chiedono di decidere sulla propria fine?
È fondamentale. Ancora una volta mi richiamo all’illuminata sentenza della Corte Costituzionale, che ha posto tra i requisiti per la non punibilità dell’aiuto al suicidio proprio la condizione di gravissima sofferenza fisica o psicologica del paziente. L’accertamento giudiziario di questi elementi deve avvenire in concreto, non in astratto. È così che la sofferenza umana entra nel processo e ne orienta inevitabilmente il percorso valutativo.
Dopo questa archiviazione, quali scenari si aprono per i futuri casi di aiuto al suicidio in Italia?
È un precedente importante che certamente dovrà essere preso in considerazione nelle decisioni future. Anche perché è motivato in modo molto solido sul piano giuridico. Argomentare in senso difforme non sarà semplice.
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