Caporalato in cantiere a Monfalcone, prosciolte due segretarie delle ditte coinvolte
MONFALCONE Non luogo a procedere «per non aver commesso il fatto». Le due segretarie di 46 e 29 anni, rispettivamente M.M. e G.R, quest’ultima assunta all’epoca a tempo determinato e con contratto part-time in una ditta dell’appalto, escono definitivamente dall’inchiesta di caporalato maturata tra gennaio 2020 e ottobre 2021 dalla Procura di Gorizia, che per loro aveva formulato il 9 maggio richiesta di rinvio a giudizio. Imputate entrambe di concorso in sfruttamento del lavoro, fatto aggravato dall’aver sottoposto a una serie di condizioni penalizzanti più di tre operai (6 le persone offese, occupate nella navalmeccanica), non finiranno a processo. A differenza del datore della ditta Amin srl, presso cui erano impiegate, rinviato a giudizio con procedimento avviato il 9 settembre a Gorizia e tutt’ora pendente.
La giudice per l’udienza preliminare Flavia Mangiante ha emesso nei confronti delle due segretarie assistite dall’avvocato Mario Matteucci, l’11 luglio, sentenza di non luogo a procedere e sono ora scaduti i termini per l’eventuale impugnazione del pm e del Procuratore generale, stabiliti all’articolo 585 del Codice di procedura penale. Insomma, è archiviazione definitiva.
Le due donne erano accusate dalla Procura di sfruttamento del lavoro (articolo 603 bis) perché «in concorso» con il datore, «agendo in qualità di dipendente con funzioni di segretaria della società Amin group srls coadiuvava Amin Riadul (il datore e rappresentante delle società, ndr) nella predisposizione degli atti amministrativi relativi alla retribuzione dei lavoratori sfruttati». Tutti bengalesi, questi ultimi, 5 residenti a Monfalcone e uno a Trieste. Come? «Occupandosi – sempre stando alla Procura – delle incombenze contabili relative alle giornate lavorative e ore di lavoro dei dipendenti». Consapevoli, ancora l’accusa, che «i lavoratori venissero sottoposti a condizioni di sfruttamento e approfittamento del loro stato di bisogno derivante dalla necessità di ottenere e conservare il posto di lavoro, sia per garantirsi la sopravvivenza propria e delle loro famiglie sia per vedersi rinnovato il permesso di soggiorno (per gli extracomunitari), sfruttando la vulnerabilità e debolezza contrattuale dei dipendenti, dovuta alla totale ignoranza dei diritti e tutele garantite ai lavoratori e altresì approfittando della totale incapacità degli stessi di comprendere la lingua italiana, soprattutto in forma scritta». In particolare G.R., per la Procura, avrebbe «impartito disposizioni» a uno studio campano per la predisposizione di «buste paga palesemente false».
Nel dispositivo, la gup Mangiante scrive invece che «i lavoratori sentiti come persone informate sui fatti hanno tutti riferito che le condizioni di lavoro venivano stabilite dall’Amin, che pretendeva, all’atto d’assunzione la firma di un foglio bianco da utilizzare per “creare” una dichiarazione di dimissioni».
Aspetto contestato dal difensore di Amin, Federico Cechet, che parla di un foglio «in cui si stabilivano condizioni economiche, non il licenziamento, fatto avallato da almeno uno degli operai sentiti».
Prosegue la gup: «La stessa G.R. a fronte delle lamentele dei lavoratori circa voci mancanti in busta paga o compensi inferiori a quanto spettante riferiva di rivolgersi al datore». E da «conversazioni telefoniche intercettate emergeva come la neo assunta faticasse, tanto da venire redarguita dall’Amin, a capire i meccanismi di predisposizione delle buste paga dei lavoratori, in quanto dovevano essere trovati degli escamotage affinché vi fosse corrispondenza tra le ore lavorative effettuate e quanto spettante ai dipendenti in base al contratto nazionale, inserendo voci di comodo in maniera tale da conseguire illeciti risparmi».
Dunque, per Mangiante, risulta lampante che G.R. avesse «compiti meramente esecutivi di decisioni prese da altri soggetti senza che emerga chiaramente la consapevolezza della stessa in ordine alle condizioni di sfruttamento». Idem per M.M., la quale «benché più addentro nei meccanismi utilizzati per il pagamento dei lavoratori, non aveva poteri decisionali». Tali elementi «non risultano dunque idonei a consentire di formulare una ragionevole previsione di condanna in un futuro giudizio». Di qui il «non luogo a procedere». —
