I professionisti che usano l’Intelligenza artificiale hanno l’obbligo di informare i clienti. E sono responsabili di eventuali errori
L’algoritmo entra ufficialmente in studio, ma con il guinzaglio corto. Con la legge 132/2025, l’Italia ha messo ordine nel caos digitale, introducendo una disciplina organica sull’Intelligenza Artificiale. Il cuore della riforma batte sull’articolo 13, che blinda le professioni intellettuali: avvocati, medici e ingegneri possono usare l’AI, ma non possono farsi sostituire. L’obiettivo è chiaro: garantire che la tecnologia resti un semplice strumento al servizio dell’uomo, difendendo quel rapporto fiduciario tra professionista e cliente che nessun codice binario potrà mai replicare.
Scatta l’obbligo di confessare l’uso dell’IA
Il cuore della nuova norma batte sulla trasparenza, trasformando l’uso dell’algoritmo da “segreto dello studio” a elemento contrattuale imprescindibile.
Secondo il comma 2 dell’articolo 13, chiunque eserciti una professione intellettuale – dal commercialista che analizza i bilanci all’avvocato che setaccia la giurisprudenza – ha l’obbligo tassativo di informare il cliente. Non sono ammesse zone d’ombra: il destinatario della prestazione deve sapere esattamente quali sistemi di intelligenza artificiale entrano in gioco e, soprattutto, per quali finalità vengono impiegati.
La legge impone un linguaggio che sia al contempo chiaro, semplice ed esaustivo, bandendo il “tecnichese” che spesso funge da paravento. Il cliente, insomma, deve capire come e perché quella macchina stia intervenendo nel suo caso specifico.
Una rivoluzione che sta già riscrivendo la modulistica dei professionisti: gli Ordini spingono infatti per blindare queste comunicazioni inserendole direttamente nella lettera d’incarico o nel contratto di prestazione d’opera, rendendo la chiarezza un prerequisito della fiducia.
L’algoritmo resta un semplice assistente
Ma la trasparenza non è l’unico argine eretto dal legislatore. Il vero pilastro della riforma è contenuto nel comma 1, che fissa un limite invalicabile: l’intelligenza artificiale non può, in nessun caso, sostituire il professionista.
La legge parla chiaro e definisce l’uso della tecnologia come puramente strumentale e di supporto. In altre parole, il software può essere un formidabile assistente capace di setacciare migliaia di documenti in pochi secondi, ma la “testa” deve restare quella umana.
La prevalenza del lavoro intellettuale dell’iscritto all’albo non è un suggerimento filosofico, bensì un obbligo giuridico: il giudizio critico, la sintesi e la decisione finale spettano sempre e solo al professionista in carne e ossa.
È la fine della tentazione della “delega totale” alla macchina, una clausola di salvaguardia che impedisce di trasformare gli studi professionali in semplici centri di smistamento di output algoritmici.
Se l’intelligenza artificiale sbaglia, paga il professionista
L’impiego dell’algoritmo non può e non deve diventare un paravento dietro cui nascondersi in caso di errori macroscopici. La Legge 132/2025 è perentoria nel ribadire che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale non costituisce mai una “scusante”: la responsabilità civile e deontologica resta interamente in capo al professionista.
Che si tratti di un parere legale basato su una citazione inesistente o di un calcolo tecnico errato – le cosiddette “allucinazioni” dei modelli generativi – l’unico a risponderne davanti alla legge e al proprio Ordine è l’essere umano che ha apposto la firma.
Parallelamente, il testo blinda la tutela dei dati sensibili, imponendo una rigorosa conformità al GDPR. I dati dei clienti non possono essere trasformati in “pasto” gratuito per l’addestramento dei modelli pubblici senza un consenso esplicito o l’adozione di ferree misure di anonimizzazione.
Sanzioni e parcelle: il prezzo della (mancata) trasparenza
Ma cosa rischia il professionista che decide di ignorare il nuovo obbligo? La Legge 132 non si limita a dettare principi etici, ma incrocia le armi con i codici deontologici. La mancata comunicazione al cliente non è solo una scortesia, ma una violazione dei doveri di lealtà e correttezza che può innescare procedimenti disciplinari davanti agli Ordini, con sanzioni che vanno dall’avvertimento alla sospensione.
Sul piano civile, l’omessa informativa potrebbe rendere il professionista ancor più vulnerabile in caso di contenzioso: senza il consenso informato all’uso dell’intelligenza artificiale, dimostrare la propria diligenza diventa una missione impossibile davanti a un giudice.
Resta poi il nodo dei costi: l’adeguamento dei sistemi e il rincaro inevitabile delle polizze assicurative rischiano di scaricarsi sull’anello finale della catena, ovvero le parcelle dei clienti, trasformando la garanzia di sicurezza in un nuovo balzello per i cittadini.
Il vademecum per non farsi travolgere
Tradurre la norma in pratica richiede un’immediata revisione del modo di lavorare in studio. Il primo passo obbligato è un vero e proprio censimento tecnologico: ogni professionista deve mappare con precisione quali strumenti di AI utilizza, dai software per l’analisi dei testi ai chatbot di ricerca, distinguendo ciò che è semplice automazione da ciò che è supporto decisionale.
Una volta identificati i tool, il cambiamento deve riflettersi sulla carta, aggiornando la modulistica e inserendo clausole specifiche nella lettera d’incarico o nell’informativa sulla privacy. Non è un eccesso di zelo, ma una tutela necessaria, così come lo è il passaggio obbligatorio dal proprio assicuratore.
È fondamentale verificare che la polizza RC professionale copra esplicitamente i rischi legati alle nuove tecnologie, dato che molte compagnie stanno riscrivendo i propri fascicoli proprio per rispondere alle insidie della Legge 132.
In questo labirinto burocratico, la bussola resta il proprio Ordine di appartenenza: dai Consigli Nazionali di avvocati, ingegneri e commercialisti stanno già arrivando i primi modelli di clausole “fac-simile”, pronti all’uso per evitare che l’innovazione si trasformi in un pericoloso boomerang legale.
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