Lui è bisiaco, lei è russa: il giudice civile di Gorizia riconosce convivenza e residenza
MONFALCONE. La relazione affettiva è stabile, la coppia ha consolidato una convivenza con ripartizione di ruoli e compiti propri di un “ménage” familiare, nonché reciproci legami di assistenza morale e materiale. A far fede c’è il contratto di convivenza, attestante la stabilità del rapporto, stipulato davanti ad un avvocato. Tutte prerogative per le quali il Tribunale civile di Gorizia ha accolto il ricorso presentato dalla “coppia di fatto”, ordinando al Comune di Monfalcone di provvedere all’iscrizione nei registri anagrafici della popolazione residente della partner extracomunitaria, il suo inserimento nello stato di famiglia del compagno e l’annotazione del contratto di convivenza.
Sta in questi termini essenziali la sentenza pronunciata dal giudice del Tribunale civile di Gorizia, Stefano Bergonzi, lo scorso 7 maggio. Tra gli aspetti analizzati c’è un dato di stretta attualità: il rischio per la donna, cittadina russa, di dover rientrare nel suo Paese di fronte alla mancata iscrizione all’Anagrafe, con difficoltà a fare ritorno in Italia, stante la particolare situazione geopolitica. Elemento considerato dal giudice, nel fare riferimento al «vanificare le aspettative di vita» della coppia «consacrata» dall’accordo di convivenza stipulato.
I due, conosciutisi in internet, dal novembre 2021 avevano intrapreso una relazione affettiva. Il monfalconese l’aveva raggiunta in Thailandia, dove la donna lavorava come insegnante volontaria di lingua russa. Fu poi lei ad arrivare in città, nell’aprile 2022, accolta nell’appartamento dell’uomo, che aveva presentato in Commissariato la dichiarazione di ospitalità. Fino alla stipula del contratto, nel luglio successivo, davanti all’avvocato, facente funzione di pubblico ufficiale. A fronte dell’unione di fatto documentale, il Comune ha ritenuto “irricevibile” la richiesta della coppia dell’iscrizione del contratto, sulla scorta del fatto che la signora non risultava residente nel Comune.
In particolare, l’iscrizione anagrafica è un “atto vincolato”, presupposto per l’accertamento della stabile convivenza, per cui deve essere obbligatoriamente anteriore al contratto di convivenza. Contratto, peraltro, da ricondursi ad una natura di tipo patrimoniale, e sottoscritto nel momento in cui la donna aveva un visto turistico. Era pertanto priva di un permesso di soggiorno, necessario ad ottenere l’iscrizione all’Anagrafe, con la conseguente registrazione del contratto di convivenza. Per la coppia, assistita dall’avvocato Marco Buffolin, «la determinazione del Comune è illegittima», chiamando in causa norme e, in particolare, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (C.E.D.U.) in tema di tutela del diritto alla coesione familiare.
Il giudice ha convenuto sulla preliminare richiesta del Comune, costituitosi a giudizio, circa il difetto di giurisdizione rispetto a provvedimenti amministrativi, propri del Tar, ma ha mantenuto la competenza del Tribunale civile per tutte le ulteriori questioni. In sintesi e per concetti, quanto viene riportato nella sentenza. In ordine alla dichiarazione anagrafica, viene chiarito che è «un elemento privilegiato per accertare la stabile convivenza, ma non è il presupposto» per l’accertamento della convivenza, che la coppia invece ha provato come relazione affettiva stabile, protratta nel tempo e con la volontà di regolamentare i propri rapporti attraverso il contratto stipulato.
Una coppia riconosciuta e accolta dai familiari del monfalconese. Viene poi spiegato, in sostanza, che i partner possono presentare prove documentali con ogni mezzo idoneo. Su tutto, si argomenta: «Deve ritenersi sussistente per il partner extracomunitario di cittadino residente in un Comune, il diritto di ottenere un riconoscimento della situazione di fatto, purché validamente accertata (come avvenuto nel presente giudizio cautelare), mediante l’iscrizione nel registro della popolazione residente di detto Comune e nello Stato di famiglia del convivente, pur in assenza di permesso di soggiorno». Con ciò considerando anche la tutela del diritto alla coesione familiare.
