Covid, ecco tutti i divieti: seconde case, sport, visite ai nonni, genitori e partner separati
ROMA. Cosa si può fare e non fare a seconda della zona in cui si vive. Sul sito del governo vengono chiarite le regole in vigore per il contenimento del Covid.
Seconde case
Con le ultime misure relative all'emergenza Covid viene stabilito come comportarsi con le seconde case. Le norme hanno diviso in zone di colore diverso, con regimi differenziati, le regioni.
Uno dei chiarimenti principali del governo riguarda la possibilità di raggiungere le seconde case anche in altra Regione o Provincia autonoma, indipendentemente dal “colore” ma solo per chi possa comprovare di avere effettivamente avuto titolo di recarvisi prima dell'entrata in vigore del dl del 14 gennaio. E, comunque, «limitatamente al rientro».
Il titolo per recarsi nella seconda casa «per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione)».
E «naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l'avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo». E «la sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato». Possibile anche l'attività sportiva in centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nell'area gialla ma solo per attivita' all'aperto di base e fatti salvi distanziamento, assenza di assembramenti, e divieto di uso degli spogliatoi.
Genitori divorziati
I separati o divorziati possono andare a trovare i figli minorenni anche in un'altra Regione o all'estero. «Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti». Questi spostamenti dovranno in ogni caso avvenire «scegliendo il tragitto più breve» e nel rispetto delle prescrizioni sanitarie (persone in quarantena, positive, immunodepresse, eccetera). Per quanto riguarda gli spostamenti da e per l'estero occorre informarsi sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o in cui ci si deve recare. E' invece «possibile ma fortemente sconsigliato» spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro perché «gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone». Pertanto, questo spostamento è ammesso «solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore». In questo caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, «percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno». Ma se possibile, «è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi».
Assistenza ai familiari
Lo spostamento per dare assistenza a parenti non autosufficienti è consentito anche tra Comuni e Regioni in aree diverse, «ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti» in quel Comune o Regione. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l'assistenza necessaria: di norma un solo parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste. All'interno della zona rossa si può andare ad assistere un parente o un amico non autosufficiente perché è «una condizione di necessità. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie bisogna però tenere presente che sono categorie più vulnerabili e quindi occorre cercare di proteggerle dai contatti il più possibile». Per chi vive in zona rossa, invece, fino al 15 gennaio sono vietati gli spostamenti in un'altra regione per andare a trovare i propri genitori, anziani ma in buona salute.
Asporto
A proposito della vendita con asporto, è possibile anche dalle 18 alle 22, «ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25)». Ciò vale per le aree gialle, rosse e arancioni. Viene precisato inoltre che «la consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti». Nelle sezioni sulla zona arancione e rossa viene aggiunto che «è consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all'interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati».
